Mantenimento del figlio maggiorenne: l’accoglimento in casa esclude l’assegno di mantenimento?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3329/2025, ha chiarito che un genitore obbligato al mantenimento di un figlio maggiorenne non autosufficiente non può sostituire il pagamento dell’assegno alimentare con l’accoglimento del figlio in casa.
L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne è regolato dagli articoli 337 ter e 337 septies del codice civile, che stabiliscono che il contributo deve essere proporzionato al reddito dei genitori e alle esigenze del figlio, tenendo conto anche del tenore di vita goduto durante la convivenza.
La Cassazione ha sottolineato che, sebbene il mantenimento possa essere considerato “sostanzialmente alimentare”, la disciplina che regola l’adempimento dell’obbligo di mantenimento è diversa da quella delle obbligazioni alimentari, così come stabilito dall’art. 443 c.c.
Pertanto, il genitore non può scegliere unilateralmente di adempiere l’obbligo con l’accoglimento in casa del figlio, ma deve contribuire economicamente. Tuttavia, l’accoglimento in casa può essere preso in considerazione come elemento per determinare l’importo dell’assegno.